IL futuro dell’ortodonzia.

Il 3D ortodontics è il vero successo del laboratorio ortodontico , ad oggi il 60/70% in crescita continua dei lavori vengono gestiti tramite scansione intraorale con file .stl e programmi di design 3D

Il workflow è gestito tramite file, disegnato digitalmente, renderizzato e successivamente realizzato e spedito in tutto il mondo.

Inoltre la progettazione 3D ci da la possibilità di utilizzare tecnopolimeri per la stampa additiva e sottrattiva con materiali certificati, le tecnologie additive come la stereolitografia vengono regolarmente utilizzate per costruire, da file .stl , non solo modelli, ma anche svariati dispositivi protesici ortodontici.

La costruzione dei dispositivi ortodontici e protesici in metallo subisce una grande trasformazione con l’introduzione del processo di lavorazione laser melting.

Il 3D cambia radicalmente la filiera odontoiatrica/ortodontica espandendo le possibilità di interazione tra le parti ad altissimi livelli, garantendo riproducibilità dei dispositivi medici su misura equiparabile alla produzione industriale con la possibilità di controllo , cosa molto difficile in precedenza. Ha dato una forte spinta all’innovazione tecnologica a tutti i laboratori.

Il futuro è 3D.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
+ 500.000 Persone

in Europa cercano Invisalign®

Risparmio di tempo

con sedute brevi

Sicurezza

nel piano di trattamento

Ottimizzazione del setup

con tecnici specializzati

Scrivici per maggiori informazioni

CONDIZIONI

Fra Titolare e Responsabile

La 3D Orthodontist Sàrl, partita IVA CHE-186.783.690, con sede in Losanna (CH), via Av. Belles-Roches 7, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Luis Thomas Huanca Ghislanzoni, nato a Bergamo il 11.12.1982, domiciliato nella sede della società, nella qualità di amministratore unico (di seguito Responsabile)

ALLEGATO A: NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
( art. 28, Regolamento n. 679/2016 EU )

PREMESSO CHE
  • Il Titolare svolge un’attività che comporta il trattamento di dati personali e di particolari categorie di dati che identificano i propri pazienti.
  • Il Titolare e il Responsabile stipulano contestualmente al presente Accordo un Contratto di assistenza per dispositivi medici (di seguito definito “Contratto principale”).
  • Il Responsabile tratta i dati del Titolare al solo ed unico scopo di fornire a quest’ultimo assistenza nell'utilizzo di specifici sistemi di tecnologia medica e odontoiatrica, in particolare nell’uso del sistema di allineatori Invisalign® prodotto da Align Technology e del relativo software applicativo (ClinCheck®), così come meglio specificato nel Contratto principale.
  • Per consentire l’adempimento della prestazione richiesta nel Contratto principale, i dati che vengono elaborati per conto del Titolare costituiscono a tutti gli effetti dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE (di seguito GDPR), che ne disciplina il trattamento.
  • I diversi tipi di dati personali trattati dal Responsabile sono: cognome, nome, fotografie, radiografie, data di nascita, indirizzo e-mail del paziente e trattamento di cura.
  • Le disposizioni del presente Accordo sul trattamento dei dati sono parte integrante del Contratto principale.
  • Le disposizioni del presente Accordo prevalgono su quanto previsto nel Contratto principale sul trattamento dei dati, in caso fossero con esso confliggenti.
  • Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano a tutti i servizi di elaborazione dei dati che sono forniti dal Responsabile al Titolare e a tutti i servizi in cui i dipendenti del Responsabile, o terzi incaricati da quest’ultimo, hanno accesso ai dati forniti dal Titolare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Titolare nomina la 3D Orthodontist Sàrl quale Responsabile del trattamento dei dati personali attinenti all’attività svolta in attuazione del Contratto principale (di cui la presente Nomina costituisce Allegato) secondo le condizioni che seguono:

 


A.1 – Premessa

  1. Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente Accordo, valido ad ogni effetto di legge.

A.2 – Durata del trattamento e recesso

  1. Il presente Accordo di nomina del Responsabile per il trattamento dei dati personali entrerà in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti.
  2. Il Responsabile tratterà i dati per il tempo necessario al completamento delle attività di cui al Contratto principale.
  3. Titolare e Responsabile possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un preavviso di quattro settimane a far data dalla fine del mese in cui è stata ricevuta la comunicazione.
  4. Gli effetti della risoluzione del Contratto principale si estendono anche al presente Accordo, che dunque si risolverà nel medesimo momento.

A.3 – Oggetto del trattamento

  1. Il Responsabile del trattamento fornisce supporto al Titolare nell’utilizzo di specifici sistemi di tecnologia medica e odontoiatrica, in particolare nell’uso del sistema di allineatori Invisalign® prodotto da Align Technology e del relativo software applicativo (ClinCheck®).
  2. Il Responsabile utilizzerà i dati personali a lui forniti solo per l’esecuzione dell’attività, come meglio specificata nel Contratto principale all’art. 7.
  3. Il Responsabile può creare duplicati e copie temporanee dei dati, nel limite di quanto necessario a garantire la sicurezza tecnica e organizzativa, purché i dati non vengano alterati.
  4. Il Responsabile si impegna a non trasferire, modificare, correggere e/o alterare i dati personali e/o divulgare e/o consentirne la divulgazione a terzi, se non dietro espressa autorizzazione del Titolare, a meno che non sia necessario all’esecuzione degli obblighi contrattuali stipulati nel Contratto principale o se la trasmissione sia richiesta dall’UE e/o dalle leggi dello Stato membro a cui è soggetto.
  5. Previo espresso consenso del Titolare, il Responsabile è autorizzato a controllare le singole registrazioni di dati, ad esempio l’account dei clienti, ai fini di supporto e protezione da possibili errori. Nel caso in cui il Titolare riscontri irregolarità durante l’esame dei risultati dell’incarico, questi ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile.
  6. Il trattamento oggetto del Contratto principale verrà svolto esclusivamente all’interno di uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
  7. I dati oggetto del trattamento non saranno trasferiti verso un Paese terzo senza previo espresso consenso da parte del Titolare. Il trasferimento verso Paesi terzi potrà avvenire solo se sussiste un livello di protezione dei dati adeguato, garantito dal rispetto delle specifiche condizioni e disposizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR. A mero titolo esemplificativo, un livello di protezione adeguato richiede: a) una decisione di adeguatezza della Commissione europea; b) norme interne giuridicamente vincolanti sulla protezione dei dati; c) l’attuazione delle norme sulla protezione dei dati standard dell’Unione europea; d) un codice di condotta autorizzato.
  8. In caso di richiesta di trasferimento dei dati da parte del diritto dell’Unione Europea o dello Stato membro di cui è soggetto, il Responsabile informerà di tale obbligo il Titolare prima del trasferimento, a meno che ciò non risulti in contrasto con rilevanti motivi di interesse pubblico.

A.4 – Misure tecniche e organizzative

  1. Tenendo conto dello stato dell’arte in materia e dell’ulteriore sviluppo tecnologico, dei costi di attuazione, della natura, della portata, delle circostanze e delle finalità del trattamento, nonché delle diverse probabilità di accadimento e della gravità del rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche, il Responsabile del trattamento deve stabilire misure tecniche e organizzative per garantire un livello di protezione adeguato al rischio.
  2. Prima dell’inizio del trattamento, il Responsabile deve documentare l’esecuzione delle misure tecniche e organizzative, in particolare per quanto riguarda l’adempimento dettagliato dell’incarico, per iscritto o in altro modo idoneo a essere presentato a terzi. Il Responsabile presenterà al Titolare tali misure documentate dietro esplicita richiesta.
  3. Le misure qui indicate includeranno, tra gli altri, aspetti di pseudonimizzazione, crittografia, riservatezza, integrità e resilienza di sistemi e servizi. Inoltre, il Responsabile si impegna ad implementare un processo per test e valutazione periodica dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative, al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Qualora tali misure si rivelassero inefficaci nel garantire la sicurezza del trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà attuare senza ritardo misure tecniche e organizzative appropriate. La documentazione recante dette modifiche e implementazioni potrà essere fornita al Titolare, dietro esplicita richiesta.
  4. Il Responsabile del trattamento può implementare misure alternative adeguate, purché non inferiori al  livello di sicurezza delle misure dichiarate. Modifiche sostanziali devono essere documentate e fornite al Titolare, se da questo esplicitamente richiesto.

A.5 – Rettifica, cancellazione e blocco dei dati

  1. Il Responsabile del trattamento può rettificare, cancellare o bloccare l’utilizzo dei dati elaborati secondo l’incarico solo su istruzione del Titolare.
  2. Il Responsabile dovrà informare tempestivamente il Titolare, per iscritto, nel caso risultasse destinatario di una richiesta dell’interessato diretta ad ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco dell’utilizzo dei propri dati. Il medesimo obbligo vige per il Responsabile in caso di richieste da parte dell’Autorità di controllo e/o altra Autorità competente ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati personali.
  3. Nella misura in cui il Contratto principale non preveda diversamente, la politica di cancellazione, il diritto all’oblio, la portabilità e la disponibilità dei dati devono essere garantiti dal Responsabile del trattamento senza indebito ritardo e in conformità alle istruzioni fornite dal Titolare, come meglio specificato alla lettera A.10 del presente Accordo.

A.6 – Responsabilità

  1. Il Responsabile tratta i dati personali unicamente per l’esecuzione delle attività previste dal Contratto principale, dietro esplicita richiesta da parte del Titolare.
  2. Il Responsabile garantisce che le persone da lui eventualmente autorizzate al trattamento dei dati personali, qualora non abbiano un obbligo legale di riservatezza, si impegneranno in tale senso.
  3. Tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni messe a disposizione del Titolare, il Responsabile del trattamento fornirà un’assistenza ragionevole al Titolare nell’adempimento degli obblighi a carico di quest’ultimo in materia di sicurezza del trattamento, di segnalazione delle violazioni dei dati personali verso le Autorità di controllo e verso l’interessato, nonché la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e gli eventuali requisiti di consultazione conseguenti nei confronti delle Autorità di controllo.
  4. Qualora il Responsabile del trattamento fosse soggetto a ispezione da parte delle Autorità di controllo in merito ai dati forniti dal Titolare, sarà tenuto ad informare quest’ultimo per iscritto e senza ritardo. Il medesimo obbligo vige anche nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia indagato o sia coinvolto in un’indagine da parte di un’Autorità competente in relazione a violazioni di qualsiasi legge civile o penale, norma o regolamento amministrativo in materia di trattamento dei dati personali. Qualora il Titolare del trattamento sia soggetto a un’ispezione da parte dell’Autorità di controllo o a qualsiasi altra rivendicazione o pretesa in relazione al trattamento dei dati, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un’assistenza ragionevole. Le informazioni saranno fornite dal Responsabile solo se non comportino alcun costo per quest’ultimo.
  5. Nella misura in cui l’impegno richiesto sia ragionevole in relazione al livello di protezione desiderato, il Responsabile del trattamento dovrà attuare misure tecniche e organizzative, e provvedere ad un’ispezione periodica. Il Responsabile garantisce la verificabilità delle misure tecniche e organizzative condotte nei confronti del Titolare.
  6. Il Responsabile deve tenere un registro di tutte le categorie di servizi di elaborazione forniti a seguito degli incarichi commissionati dal Titolare.
  7. Il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare per iscritto se ha validi motivi per ritenere che le istruzioni fornite da quest’ultimo violino le leggi nazionali o europee sulla regolamentazione dei dati.
  8. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi alle norme in materia con riferimento alla nomina di un sub-responsabile della protezione dei dati. I dati di contatto del sub-responsabile della protezione dei dati devono essere forniti al Titolare su richiesta e allo scopo di consentire una comunicazione diretta. In caso di sostituzione del sub-responsabile della protezione dei dati, il Titolare sarà informato per iscritto senza indebito ritardo.

A.7 – Subappalto

  1. Il Titolare autorizza il Responsabile ad affidare parte del trattamento a subappaltatori accuratamente selezionati. Qualsiasi modifica programmata, per quanto riguarda l’aggiunta o la sostituzione di un subappaltatore, verrà comunicata al Titolare con almeno 14 giorni di anticipo. Il Titolare si impegna a opporsi a modifiche ai subappaltatori solo per gravi motivi.
  2. In caso di subappalto, il Responsabile del trattamento stipulerà accordi contrattuali legalmente vincolanti con i subappaltatori per l’elaborazione dei dati. Il contratto di subappalto deve essere regolato per iscritto. Il contratto imporrà al subappaltatore disposizioni in materia di protezione dei dati corrispondenti alle disposizioni contrattualmente concordate tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
  3. Qualora il subappaltatore non ottemperi ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile dovrà rispondere nei confronti del Titolare. Le regole generali relative al rapporto tra Responsabile e subappaltatore rimangono invariate.
  4. La condivisione dei dati personali del Titolare con il subappaltatore è consentita solo una volta che tutte le condizioni preliminari per il subappalto siano state soddisfatte. Se il subappaltatore fornisce i servizi concordati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, il Responsabile del trattamento adotterà misure appropriate per garantire la protezione dei dati.
  5. Il subappaltatore può affidare il trattamento ad ulteriori subappaltatori solo previa esplicita approvazione scritta del Titolare.
  6. Ai fini del presente Accordo, il subappalto non è da intendersi come servizio che il Responsabile del trattamento rende a supporto del commissionato trattamento dei dati (tra cui, i servizi di telecomunicazione, i servizi postali e di trasporto, i servizi di manutenzione, i servizi di pulizia, i servizi di collaudo o smaltimento di supporti dati, nonché misure per garantire la riservatezza, la disponibilità, l’integrità e la resilienza dell’hardware e del software delle apparecchiature di elaborazione dati). Il Responsabile del trattamento, tuttavia, sarà obbligato a stipulare accordi contrattuali appropriati e legalmente vincolanti e ad adottare misure ispettive appropriate per garantire la protezione e la sicurezza dei dati del Titolare, anche in caso di servizi accessori esternalizzati.

A.8 – Poteri di vigilanza

  1. Il Responsabile del trattamento concede al Titolare e/o ai suoi rappresentanti autorizzati il diritto di esaminare e ispezionare le misure attuate per garantire la protezione e la sicurezza dei dati (diritto di ispezione).
  2. L’obiettivo del diritto di ispezione sarà quello di verificare se il Responsabile del trattamento adempie ai propri obblighi nell’ambito dell’attività concordata con il Titolare. Le prove possono essere fornite da controlli in loco nonché da relazioni e certificati rilasciati da organismi indipendenti.
  3. In caso di controlli in loco, questi devono essere strutturati come controlli a campione e il Titolare è tenuto a darne comunicazione per tempo al Responsabile.
  4. Il Responsabile fornirà al Titolare tutte le informazioni dirette a verificare il rispetto delle condizioni del presente Accordo e le normative in materia di dati personali. Il diritto di ispezione non deve essere utilizzato in modo improprio né essere esercitato in modo tale da interferire in maniera irragionevole con l’attività del Responsabile.
  5. Il Titolare acconsente alla nomina da parte del Responsabile del trattamento di revisori indipendenti. Il Responsabile si impegna a rendere disponibile, qualora il Titolare ne faccia richiesta, una copia del rapporto di revisione. In caso di rapporto concorrenziale tra il revisore nominato dal Responsabile e il Titolare, quest’ultimo ha diritto di opporsi a tale nomina.
  6. Il costo relativo alla nomina e all’esecuzione dell’attività del revisore è a carico del Titolare. Al Responsabile dovrà essere corrisposto un indennizzo per l’attività di supporto da questi prestata durante l’esecuzione dell’audit.

A.9 – Comunicazione in caso di violazioni

  1. Il Responsabile del trattamento informerà immediatamente per iscritto il Titolare in caso di sospetto, per fondati motivi, di una violazione delle clausole sulla protezione dei dati e sulla sicurezza dei dati stabilite nel presente Accordo. Lo stesso vale per le violazioni delle norme generali sulla protezione dei dati personali.
  2. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza dei dati personali, segnalazione per violazioni dei dati, valutazioni dell’impatto sulla protezione dei dati e consultazioni preventive con le autorità di controllo.
  3. Il Responsabile può richiedere un ragionevole indennizzo per i servizi di supporto che non sono inclusi nel presente Accordo o nel Contratto principale. Prima di incaricare terze parti all’adempimento di servizi di supporto non inclusi nella descrizione dei servizi, il Responsabile del trattamento, per poter chiedere il rimborso di quanto anticipato, dovrà consultare il Titolare in merito ai costi derivanti da tale messa in servizio.

A.10 – Istruzioni del Titolare

  1. Il Responsabile tratterà i dati personali solo su richiesta del Titolare formulata per iscritto, o in altra forma idonea alla prova. In particolare, la forma scritta sarà inderogabile nel caso di trasmissione di dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
  2. Nell’ambito delle norme stabilite nel presente Accordo, il Titolare si riserva il diritto di impartire istruzioni sulla natura, la portata e le modalità del trattamento dei dati mediante singole direttive concrete. Le modifiche all’oggetto del trattamento e le modifiche procedurali devono essere autorizzate per iscritto da entrambe le parti.
  3. Se il Responsabile del trattamento non è in grado di ottemperare alle istruzioni impartite dal Titolare dovrà darne comunicazione per iscritto senza ritardo. In tal caso, il Titolare avrà il diritto di sospendere il trasferimento dei dati e/o di rescindere dal presente Accordo e dal Contratto principale ad esso collegato.
  4. Le istruzioni verbali impartite dal Titolare devono essere riportate per iscritto senza indebito ritardo, in ogni caso entro e non oltre ventiquattro ore. Il Responsabile del trattamento avrà il diritto di non ottemperare alle istruzioni verbali fino al momento in cui il Titolare non le confermi o modifichi per iscritto.
  5. Il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare se ritiene che un’istruzione violi le norme sulla protezione dei dati.

A.11 – Cancellazione dei dati

  1. Il Responsabile, una volta terminata l’esecuzione dell’attività o in caso di interruzione del rapporto contrattuale o ancora dietro richiesta scritta del Titolare, dovrà senza ritardo:
    • cessare il trattamento dei dati del Titolare;
    • restituire una copia completa di tutti i dati da egli trattati in esecuzione degli obblighi specificati nel presente Accordo, mediante trasferimento sicuro;
    • previo consenso scritto del Titolare, cancellare in modo sicuro tutte le copie dei dati personali da lui elaborati per conto del Titolare;
    • su richiesta del Titolare, fornire il registro, o una sua copia, ove sono indicate le modalità di distruzione dei dati trattati dal Responsabile.
  2. I dati devono essere completamente cancellati e distrutti mediante l’impiego di comprovate misure tecniche per la sovrascrittura multi-pass dei dati. Lo stesso vale per qualsiasi dato o documento che doveva essere conservato per tutta la durata del trattamento, in conformità con le norme sulla protezione dei dati.
  3. Nel caso in cui i dati siano necessari per adempiere uno scopo legittimo, in particolare qualora siano necessari alla prova del rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, il Responsabile non sarà tenuto alla cancellazione e alla distruzione degli stessi fino a che siano necessari per tali scopi. Le medesime condizioni valgono nel caso in cui il Responsabile debba conservare i dati a fronte di un obbligo legale o di un ordine amministrativo.


CONTRATTO DI ASSISTENZA PER DISPOSITIVI MEDICI

PREMESSO CHE

  • Il Titolare è un medico abilitato, registrato all’indirizzo sopra indicato.
  • Tutti i trattamenti ortodontici rilevanti vengono eseguiti esclusivamente dal Titolare in conformità con le linee guida e le normative che regolano la sua professione.
  • La finalità dei servizi di supporto deve essere specificata dal Titolare su base individuale, caso per caso, al momento dell’ordine.
  • Il prospetto mostrato dal Responsabile è unicamente una rappresentazione del possibile risultato astrattamente conseguibile mediante l’utilizzo del sistema di allineatori Invisalign®. Il successo terapeutico e l’effettivo risultato estetico nel caso concreto dipende da fattori al di là della sfera di controllo del Responsabile, tra cui le modalità di impianto, le specifiche genetiche del paziente, la risposta al trattamento e le diligenza tenuta da quest’ultimo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti di cui sopra convengono e stipulano il presente contratto di assistenza per dispositivi medici alle condizioni di seguito indicate:


Art. 1 – Premessa

  • Quanto in premessa e l’Allegato A (Privacy) costituisce parte integrante del presente contratto, valido ad ogni effetto di legge.

Art. 2 – Natura

  • Il rapporto contrattuale instaurato si inquadra come una prestazione di lavoro autonomo, con esclusione di ogni aspetto del rapporto di lavoro subordinato.
  • Il Responsabile non è coinvolto né nello studio del medico né nella pratica del trattamento dentale od ortodontico.
  • Il Responsabile espleterà il suo incarico in modo indipendente nell’ambito del suo campo professionale, mediante autonomia organizzativa e senza alcuna istruzione o direttiva da parte del Titolare.
  • Il Responsabile non è né un dipendente né un subordinato del Titolare né esiste alcun rapporto tra il Titolare e il Responsabile in virtù del quale si può intendere che il Responsabile sia un dipendente del Titolare.

Art. 3 – Oggetto

  • Il Titolare conferisce incarico al Responsabile che, alle condizioni vincolanti previste nel presente contratto, accetta di fornire assistenza per specifici sistemi di tecnologia medica e odontoiatrica, in particolare per l’utilizzo del sistema di allineatori Invisalign®, prodotto da Align Technology, e del relativo software applicativo (ClinCheck®).

Art. 4 – Corrispettivo

  • Il compenso concordato in base al programma dei prezzi e dei servizi del Responsabile è di euro duecento/00 (€ 200,00) IVA inclusa per un intero piano di trattamento ClinCheck® per Invisalign® Comprehensive / Full / Teen / Lite.
  • Il compenso è comprensivo delle modifiche di ClinCheck® che si renderanno eventualmente necessarie e della risoluzione di eventuali problemi.
  • Il Responsabile emetterà regolare fattura per i servizi forniti al Titolare, al momento dell’accettazione dell’incarico.

Art. 5 – Durata del contratto

  • Il contratto entrerà in vigore alla data della firma e avrà efficacia fino al completamento delle attività prestate dal Responsabile.
  • Il presente contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni ivi previste, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (confermare di averla e nel caso indicarla).

Art. 6 – Recesso

  • Titolare e Responsabile possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (confermare di averla e nel caso indicarla).
  • In caso di recesso del Titolare, questi sarà tenuto a rimborsare al Responsabile le spese sostenute e pagare il compenso per l’opera svolta.
  • Il Responsabile può recedere dal contratto solo per giusta causa.

Art. 7 – Obblighi del Responsabile

  • Il Responsabile, con l’assunzione dell’incarico, si impegna a prestare la propria opera con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
  • Durante l’esecuzione dell’incarico, il Responsabile è tenuto all’arricchimento del suo know-how di sistemi medici e la sua esperienza tecnica per l’applicazione del programma software ClinCheck® in conformità con i requisiti e le specifiche del trattamento ortodontico pertinenti.
  • Il Responsabile comunicherà tempestivamente al medico le prevedibili difficoltà nell’attuazione degli obiettivi di pianificazione del trattamento ortodontico specificati dal Titolare o altri ostacoli tecnici, ad esempio per quanto riguarda le impronte o le scansioni.
  • Il Responsabile si impegna a prestare i seguenti servizi di supporto al Titolare:
    • la gestione del processo di pianificazione assistita da computer che coinvolge il trattamento odontoiatrico, a seguito della decisione del medico a favore dell’implementazione del sistema Invisalign®, di cui sopra, per un paziente specifico, oltre all’ottenimento dell’approvazione del medico per il coordinamento del processo di produzione con Align Technology;
    • la gestione per conto del Titolare della corrispondenza e delle attività di comunicazione con laboratori odontotecnici esterni affiliati o commissionati da Align Technology;
    • l’elaborazione del progetto ClinCheck® tenendo conto delle specifiche preferenze cliniche e di trattamento del medico, l’applicazione efficiente del prodotto/dispositivo medico sopra menzionato e il soddisfacimento dei requisiti di pianificazione del Titolare per ottenere il miglior risultato possibile

Art. 8 – Obblighi del Titolare

  • Il Titolare si impegna a ottenere il consenso del paziente in conformità a quanto previsto dal “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” (Regolamento 679/2016/UE, General Data Protection Regulation, GDPR) per il coinvolgimento del Responsabile nel processo di pianificazione del trattamento.
  • Il Titolare è tenuto, in particolare, a ottenere il consenso alla trasmissione elettronica al Responsabile delle informazioni sulla salute del paziente (identificato per nome) necessarie ad adempiere all’oggetto del contratto
  • I dati del paziente verranno archiviati nei sistemi del Responsabile esclusivamente per lo scopo e la durata dell’espletamento dell’incarico, come meglio specificato nell’Allegato A, il quale deve intendersi parte integrante del presente contratto.

Art. 9 – Riservatezza

  • Il Responsabile si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi alcuna informazione e/o fatto a lui noto in relazione all’attuazione del presente contratto e/o di disposizioni specifiche.
  • In particolare, il Responsabile deve mantenere l’assoluta riservatezza rispetto ai processi di lavoro e alle specifiche relative alla pratica del Titolare
  • Il Responsabile è tenuto al riserbo sulle informazioni sanitarie dei pazienti del Titolare e a conservarle con misure di sicurezza, secondo le indicazioni meglio specificate nell’Allegato A
  • Tale riservatezza si estende anche a tutti i dipendenti del Responsabile, nel medesimo modo e nella stessa misura.

Art. 10 – Responsabilità

  • Il Responsabile si impegna a prestare la propria attività con la perizia e la diligenza richieste dalla natura dell’opera. Egli potrà essere chiamato a rispondere unicamente nel caso di violazione dei requisiti della professione medica in relazione ai servizi posti in essere da questi e concordati all’art. 7 (Obblighi del responsabile) del presente contratto.
  • Il Responsabile non assume col presente contratto alcuna obbligazione di risultato, prestando al Titolare la propria opera intellettuale limitata all’assistenza nella determinazione dei presidi medici opportuni al trattamento. La determinazione finale del trattamento medico e le modalità con le quali esso deve essere condotto in relazione al singolo paziente è di esclusiva competenza del Titolare. Si declina pertanto ogni responsabilità in capo al Responsabile in caso di insuccesso terapeutico o qualora il risultato del trattamento non soddisfi le aspettative estetiche del paziente.

Art. 11 – Foro competente

  • Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Losanna. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 – Disposizioni finali

  • Ciascuna delle parti contraenti riceverà una copia firmata del presente contratto.
  • Le disposizioni del presente accordo si applicano mutatis mutandis nel caso in cui uno o più servizi aggiuntivi del Responsabile (ad esempio Refinements, risoluzione dei problemi, ecc.) siano richiesti dal Titolare, su valutazione del Titolare stesso, durante il corso del trattamento.
  • Per essere validi, tutti gli accordi sussidiari, le modifiche, le aggiunte, le dichiarazioni legalmente vincolanti e gli emendamenti dovranno essere approvati da entrambe le parti per iscritto
  • Qualunque deroga, totale o parziale, del requisito della forma scritta dovrà essere statuita e approvata da entrambe le parti per iscritto.
  • La mancata conformità alle disposizioni previste nel presente contratto non darà luogo ad alcun diritto né obbligo nei confronti delle parti.
  • L’eventuale dichiarazione di nullità, invalidità o inapplicabilità di una disposizione non pregiudica la validità dell’intero contratto e delle disposizioni in esso contenute. In tal caso, le parti contraenti convengono di sostituire la disposizione non valida o inapplicabile con altra disposizione la quale dovrà, nella misura più ampia possibile, essere idonea a realizzare lo scopo commerciale della disposizione non valida o inapplicabile, fatte salve le norme che regolano i medici e le strutture sanitarie. La medesima interpretazione dovrà essere data alle disposizioni che dovessero risultare incomplete o lacunose dopo la conclusione del contratto.


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2°, e 1342 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli:
  • Art. 5 – Durata del contratto
  • Art. 6 – Recesso
  • Art. 9 – Riservatezza
  • Art. 10 – Responsabilità
  • Art. 11 – Foro competente
  • Art. 12 – Disposizioni finali


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
  • Il Responsabile
    • 3D Orthodontist Sàrl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Luis Thomas Huanca Ghislanzoni
  • Il Titolare
    • dichiara di aver letto e approvato l’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (GDPR) riportata nell’Allegato A al presente contratto e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela dei dati personali.


Per segnalare un problema, o semplicemente per complimentarti con la tritatasti, compila il seguente form